Serie A

Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: chiusa la curva della Juventus

Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo. Il dott. Gerardo Mastrandrea ha deciso di sanzionare la Juventus per i cori razzisti nei confronti di Kalidou Koulibaly: Tribuna Sud chiusa per due turni e 10.000 euro di multa. Sanzionate anche Napoli e Roma per comportamenti scorretti dei propri supporter.

Squalificati per una sola partita di campionato Mario Rui del Napoli per l’espulsione contro la Juventus, Antonino Barillà del Parma e Felipe della SPAL. Nessuna squalifica ma solo una sanzione per Giampiero Gasperini dopo i fatti di Firenze. Il tecnico è stato sanzionato “per avere, al termine della gara, affrontato polemicamente l’allenatore della squadra avversaria spintonandolo senza conseguenze; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale”.

Ecco le motivazioni per le ammende di Juventus, Napoli e Roma:

Obbligo di disputare una gara con i settori “Tribuna Sud 1° e 2° anello” privi di spettatori ed ammenda di € 10.000,00: alla Soc. JUVENTUS per cori insultanti di matrice territoriale, reiterati ed aggravati dalla recidiva specifica, nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, provenienti dalla grande maggioranza dei tifosi assiepati nel settore interessato, e pertanto percepiti in tutto l’impianto, preceduti altresì, al 6° minuto del secondo tempo, da un coro discriminatorio di matrice evidentemente razziale nei confronti del calciatore della Soc. Napoli Koulibaly, seppur non qualificato autonomamente come tale dai collaboratori della Procura federale nella loro segnalazione. Sanzione complessivamente disposta visti gli artt. 11 comma 3 e 12 comma 3 CGS, tenuto conto delle circostanze aggravanti anche per la recidiva, con assorbimento della facoltà di sospensione di cui all’art. 16 comma 2 bis CGS quanto alla fattispecie di denigrazione di matrice razziale”.

Ammenda di € 15.000,00 anche al NAPOLI “per avere un suo sostenitore, al 30° del primo tempo, lanciato un seggiolino nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; sanzione applicata ai sensi degli artt.4 comma 3 CGS e 62 comma 2 NOIF (cfr C.S.A. del 13 gennaio 2017 – C.U. n. 129/CSA), sanzione attenuata per avere la Società concretamente operato a fini preventivi e di vigilanza con le Forze dell’Ordine, che peraltro hanno proceduto alla individuazione e all’arresto del responsabile”.

Sanzione di € 5.000,00 alla ROMA “per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza”.

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