Serie B, respinto il ricorso presentato dalla Virtus Entella
La ricorrente chiedeva al Collegio di Garanzia:
– in via cautelare, la sospensione, anche inaudita altera parte, degli effetti del provvedimento con cui la Lega di Serie B ha disposto il calendario del prossimo campionato 2018/2019 e di sospendere così l’inizio di detto campionato, assumendo ogni altro provvedimento – anche con riferimento all’inizio del campionato di Lega Pro – ritenuto idoneo a consentire la concreta applicazione dei provvedimenti della giustizia sportiva, nonché la conseguente trattazione in termini brevi del presente giudizio, ritenuti sussistenti i motivi di urgenza;
– nel merito:
di cassare la decisione impugnata della CFA FIGC, che ha disposto la rimessione al TFN – Sezione Disciplinare per ragioni di litisconsorzio necessario del procedimento, ponendo la stessa nel nulla;
di prendere in esame i motivi proposti dalla società Virtus Entella contro la decisione di primo grado del TFN – Sez. Disciplinare n. 10/2018 del 25 luglio u.s. e, per l’effetto, in accoglimento degli stessi, di confermare alla società sportiva A.C. Cesena SpA la penalizzazione di 15 punti in classifica, da scontare – in riforma rispetto a quanto stabilito dal TFN – nella s.s. 2017/2018, con ogni statuizione connessa e conseguente – se di competenza – diretta alla ridefinizione della classifica per la suddetta stagione sportiva 2017/2018.
Il Presidente Frattini, visto l’articolo 37, comma 7, del Codice della Giustizia Sportiva, il quale dispone che il ricorso al Collegio di Garanzia rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione; ritenuto che la previsione della improponibilità del ricorso fino al deposito della motivazione della sentenza impugnata, di cui all’articolo 37, comma 7, CGS, è del resto perfettamente coerente con l’art 54, comma 1, dello stesso Codice, che limita la impugnabilità dinanzi al Collegio per vizi di legittimità della motivazione, sicché è ovvio che una motivazione debba esservi perché i vizi siano deducibili;
ritenuta l’impossibilità di adottare un provvedimento cautelare sulla base di un ricorso improcedibile, fermi ed impregiudicati gli effetti che dovessero derivare dalla successiva trattazione del ricorso; tutto ciò premesso, ha respinto l’istanza di sospensione cautelare invocata.