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Assicurazione dei calciatori tra i dilettanti: ecco come funziona

La Lega Nazionale Dilettanti ha diramato un comunicato in merito all'assicurazione per eventuali infortuni dei calciatori

Con il Comunicato n. 7 del 1° luglio 2021, la Lega Nazionale Dilettanti ha annunciato, d’intesa con Generali Italia S.p.A., la conferma delle coperture assicurative relative alla “tutela infortuni e responsabilità civile” a favore delle società sportive e di tutti i tesserati.

La denuncia di sinistro deve essere trasmessa dall’assicurato (o da chi ne faccia le veci ed eventuali aventi causa), cioè dal tesserato. Molti credono erroneamente che tale onere incomba sulla società sportiva d’appartenenza del soggetto infortunato, ma in realtà non è così. Deve essere il tesserato (ad esempio, l’atleta) a farsi carico dell’incombenza, inoltrando la denuncia di sinistro alla compagnia assicurativa e allegando tutta la documentazione richiesta. Nulla osta al fatto che sia poi la società ad occuparsi della pratica, su delega del tesserato, come avviene frequentemente nella prassi. Tuttavia, si ribadisce che l’onere di attivarsi incombe sull’assicurato e, quindi, nulla può essere rimproverato alla società nel caso in cui quest’ultima non si attivi.

Le modalità per trasmettere la denuncia sono due, fra loro alternative:

tramite la piattaforma online presente sul sito della Lega Nazionale Dilettanti;

tramite lettera raccomandata spedita alla compagnia assicurativa.

Sul comunicato si legge, inoltre, che “la denuncia di sinistro, a prescindere dalla procedura prescelta, deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data dell’infortunio”. Il predetto termine deve ritenersi ordinatorio, in quanto il suo decorso, senza che la denuncia sia stata trasmessa, non comporta alcuna decadenza.

Il termine fondamentale da tenere d’occhio è indicato nell’art. 2952, comma 2, del codice civile, che stabilisce che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione “si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda” (ad esempio, il giorno dell’infortunio).

L’assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti è un diritto previsto dalla legge e disciplinato dal DPCM del 3 novembre 2010, il quale stabilisce che “ai fini della tutela assicurativa oggetto del presente decreto, i soggetti assicurati sono tenuti al pagamento del premio assicurativo esclusivamente per il tramite dei soggetti obbligati”, cioè le Federazioni sportive. Esse sono tenute alla stipula dell’assicurazione obbligatoria “per conto e nell’interesse dei soggetti assicurati”.

Quindi ogni Federazione sportiva deve stipulare per legge un’assicurazione a tutela dei propri tesserati. Nella vieta che quest’ultimi stipulino un’altra polizia, a titolo personale e in aggiunta alla prima, per avere una maggior “copertura”.

Anche le società possono far stipulare ai propri tesserati un ulteriore contratto assicurativo. In alcuni casi, tuttavia, i sodalizi obbligano i propri atleti a sottoscrivere una polizza, il cui premio viene posto a carico degli stessi, come condicio sine qua non per poter beneficiare delle terapie mediche in caso di infortunio. Si ritiene che tale prassi sia di dubbia legittimità, in quanto gli atleti dilettanti risultano già coperti dall’assicurazione federale e non possono essere costretti a stipulare un’ulteriore polizza per gli eventi già coperti dalla prima. In altre parole, la “doppia protezione” è ammissibile solo nel caso in cui sia frutto di una libera scelta del tesserato.

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