Serie A

UFFICIALE – Aggressione agli arbitri, nuove severe pene

Con un comunicato diramato quest’oggi la Federazione Italiana Gioco Calcio ha ufficializzato il nuovoĀ impianto sanzionatorio per gli illeciti disciplinari riguardanti la violenza sugli arbitri. Una rivoluzione per il mondo del calcio dato che fino ad ora non esistevano leggi in merito. Introdotto dunque un apposito articolo del Codice di Giustizia aumentando cosƬĀ in maniera significativa i minimi edittali di squalifica ed inibizione (minimo 1 anno per violenza senza referto medico e minimo 2 anni per i casi di violenza con referto medico).

Aggressione agli arbitri, le parole di Gravina

ā€œAbbiamo mantenuto le promesse ā€“ questo il commento del presidente della FIGC Gabriele Gravina – il primo passo verso lā€™azzeramento dei casi di violenza nei confronti dei direttori di gara ĆØ lā€™innalzamento delle sanzioni per chi si macchia di questi comportamenti vergognosi. Lo abbiamo fatto per i nostri arbitri e per tutto il sistema perchĆ© non cā€™ĆØ spazio per i violenti nella famiglia del calcio italianoā€. Lā€™importanza di tale intervento, annunciato a seguito della vile aggressione allā€™arbitro Riccardo Bernardini di Ciampino al termine della gara di Promozione laziale Virtus Olympia San Basilio-Atletico Torrenova, si evince anche dalla collocazionedellā€™articolo 11 bis nella sezione riservata agli illeciti sportivi.Ā 
Art. 11 bis ResponsabilitĆ  per condotte violente nei confronti degli Ufficiali di gara
1. Costituisce condotta violenta, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale o che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressivitĆ , in occasione o durante la gara, nei confronti dellā€™ufficiale di gara.
2.Ā I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione minima di 1 anno di squalifica.
3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui allā€™art. 1 bis, comma 5, che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione minima di 1 anno di inibizione.
4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica.
5. I dirigenti, i soci e i non soci di cui allā€™art. 1 bis, comma 5, che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione.
6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai commi precedenti appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.

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